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nel frattempo censito una ventina di concittadini di discendenza ebraica in Italia, reagì immediatamente inviando a tutti i Capi di Provincia una circolare in cui si esigeva che tale decreto fosse revocato agli ebrei di cittadinanza svizzera. La Svizzera non avrebbe infatti accettato alcuna discriminazione, né la requisizione dei loro beni.[30] In casi estremi, essa avrebbe semmai organizzato il loro rientro, tutelandone in Italia i beni immobili. La DAE chiese quindi ai consoli di intervenire qualora dovessero riscontrare dei soprusi da parte del regime fascista e di provvedere al loro rimpatrio immediato nel caso di condizioni di vita intollerabili. Grazie a questa pronta reazione i cittadini ebrei svizzeri furono esonerati dagli ordini di confisca e di internamento, anche se si registrarono diversi incidenti risolti dopo un ulteriore intervento da parte della DAE e dei rispettivi consoli.

Nel marzo 1944, le loro condizioni furono ulteriormente inasprite costringendoli al rimpatrio entro una determinata data. Una lettera del 23 marzo 1944 del Ministero dell’Interno-Direzione generale per la demografia e la razza, diretta alla prefettura di Novara, ricordò che tutti gli ebrei, di qualsiasi nazionalità, dovevano essere inviati nei campi di concentramento e i loro beni confiscati e che «per motivi di carattere politico-razziale, vanno quindi applicate anche nei confronti dei cittadini svizzeri per i quali risulti in modo certo l’appartenenza alla razza ebraica». Tuttavia si permise loro di organizzare, entro certi limiti di tempo, il rimpatrio.[31] Un’ulteriore comunicazione del 4 giugno 1944 dell’Ispettorato generale della razza annunciò che la Repubblica Sociale Italiana avrebbe permesso alla Svizzera - come agli altri paesi che avevano manifestato interesse per i concittadini ebrei residenti in Italia (esclusi naturalmente i paesi nemici o occupati dai tedeschi) - di aiutarli. Fu quindi permesso il rimpatrio entro un certo limite di tempo agli ebrei svizzeri ancora residenti in Italia, e fu concertata una modalità di salvaguardia dei loro beni con il «sequestro a favore degli Stati interessati con riserve di trattative future per il trasferimento dei beni nei Paesi di origine degli ebrei».[32] La DAE cercò di ottenere alcune facilitazioni già ottenute per gli svizzeri non ebrei, quali per esempio la designazione di amministratori svizzeri per le imprese elvetiche (cosa che fece anche in Francia).[33]

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Histoire des Alpes - Storia delle Alpi - Geschichte der Alpen 2009/14